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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

CERTIFICATO CARICHI PENDENTI

CERTIFICATO CARICHI PENDENTI

INFORMAZIONI

Con questo servizio è possibile richiedere i certificati dei carichi pendenti. 


Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi li fornisce.

 

Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 i certificati sono necessari solo nei rapporti tra privati (art. 15 della legge 183/2011). Nei rapporti con la pubblica amministrazione - ad esempio comuni, regioni, ministeri, scuole, agenzie delle entrate - e con i gestori di pubblici servizi - come le società che gestiscono i rifiuti, i trasporti o i servizi idrici - è obbligatorio presentare esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000).

COSA SERVE

I certificati  si ritirano allo sportello dell'ufficio locale del casellario, consegnando il modulo di richiesta e un documento di identità.

In caso di delega presentare anche la copia del documento di identità del delegante con i moduli di richiesta e delega firmati dal delegante.
Ritirare i certificati prenotati richiede prima il pagamento, se previsto, dei bolli e/o dei diritti di cancelleria.
 

Costi

1 marca da bollo - 16 Euro

1 marca da bollo - 3,92 Euro

(in caso di Urgenza) 1 marca da bollo - 7,84 Euro

per uso adozione non sono richieste marche da bollo - Esenzione

NB: Le marche da bollo possono essere acquistate presso i rivenditori autorizzati (p. es. tabaccherie). Non vengono fornite presso lo sportello.

Avvertenze

  • I certificati dei carichi pendenti hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio sul territorio nazionale.
  • I certificati dei carichi pendenti rilasciati ai privati non possono essere consegnati alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici esercizi. Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 D.P.R. 445/2000 tutte le certificazioni riportano, a pena di nullità, la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell’Interno n. 3/2012)”. Tale disposizione non si applica per le pubbliche amministrazioni straniere.
  • I privati, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 possono autocertificare i fatti e le qualità personali oggetto del certificato dei carichi pendenti, in sostituzione del certificato emesso dall’ufficio del Casellario Giudiziale.
  • L’Ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

 

DOVE

 

Ufficio Casellario-Ricezione atti

Palazzo di Giustizia

Piano: Terra

ORARIO

Dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00, dal lunedì al venerdì. 

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