In questa pagina si trova una raccolta delle domande più frequenti che l’utente si pone riguardo ai servizi erogati dall'ufficio.
In questa pagina si trova una raccolta delle domande più frequenti che l’utente si pone riguardo ai servizi erogati dall'ufficio.
Dove e come devo presentare l’istanza per ottenere il certificato dei carichi pendenti?
Si deve compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”), allegare una marca da bollo da € 16,00 e una marca per diritti di certificato da € 3,92. Il modulo va consegnato presso il Casellario (piano terra). Il certificato dei carichi pendenti NON si può prenotare “ON LINE” dal sito del Ministero, occorre invece, scaricare il modulo dalla sezione modulistica che trovate su questo sito. Il sito istituzionale del Ministero della Giustizia consente solo la prenotazione del certificato penale del Casellario Giudiziale. Nel caso di prenotazione del suddetto certificato, presentarsi allo sportello sempre muniti di modulo di prenotazione e NON solo con il numero.
Dove e come devo presentare l’istanza per ottenere il certificato del casellario?
Si deve compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e allegare una marca per diritti di certificato da € 3,92 inoltre, se con urgenza (tre giorni lavorativi), una ulteriore marca per diritti di certificato da € 3,92; per il certificato generale per uso amministrativo è necessaria anche una marca da bollo da € 16,00. Il modulo va consegnato presso il Casellario (piano terra). Il certificato per uso ADOZIONE è esente dal pagamento di bolli. Il certificato del casellario si può anche prenotare “ON LINE” dal sito del Ministero. Il sito istituzionale del Ministero della Giustizia consente solo la prenotazione del certificato penale del Casellario Giudiziale. Nel caso di prenotazione del suddetto certificato, presentarsi allo sportello sempre muniti di modulo di prenotazione e NON solo con il numero.
Dove e come devo presentare l’istanza per ottenere il certificato di chiusura istruttoria?
Si deve compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”), allegare una copia della denuncia e una marca per diritti di certificato da € 3,92. Il modulo va consegnato presso il Casellario (piano terra).
Dove e come devo presentare l’istanza per ottenere il certificato ex art. 335 c.p.p.?
Si deve compilare il relativo modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e presentarlo presso l'Ufficio Ricezione Atti (piano terra) allegando copia di un documento identificativo in corso di validità. Non vi sono spese.
Chi rappresenta lo Stato nel processo penale?
Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato, e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Cosa sono la legalizzazione e l'apostille?
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai sensi dell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia. Il servizio di apostille e legalizzazioni viene eseguito solamente a firma dei notai, cancellieri, funzionari e direttori amministrativi.
Che cos'è il Codice Rosso?
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale e al codice di rito, a fronte delle quali si è reso necessario un intervento sull’attribuzione della competenza per i nuovi reati, nonché sull’organizzazione dell’ufficio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, in particolare dell’art. 362, co. 1-ter c.p.p. che riguarda gli adempimenti urgenti che il P.M. dovrà svolgere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per tutte le fattispecie indicate nella medesima disposizione.
Cosa significa "persona offesa" (P.O.)?
La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona titolare del diritto che è violato dall’autore del reato. Ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la querela, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente.
Vorrei fare una denuncia, a chi posso rivolgermi?
La denuncia è l'atto giuridico formale attraverso cui il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità la commissione di un reato, a patto che sia perseguibile d’ufficio.
Per sporgere denuncia è necessario recarsi presso un Commissariato, una Questura, un Comando Carabinieri o ci si puo' rivolgere ad un Avvocato.
Puo' essere anche formulata personalmente e presentata direttamente in Procura della Repubblica depositanto l'atto presso lo Sportello. L'atto dovrà essere firmato alla presenza del Funzionario presentando un documento di identità.
Sono stato citato a testimoniare in una udienza penale, sono obbligato ad andare?
Sì, sei obbligato dalla legge a presentarti nel giorno e nell'ora riportati nel decreto che ti è stato notificato. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice. Non adempiere a tale obbligo è reato ed il Giudice ti comminerà una sanzione.
Puoi essere esonerato solo se sei malato, l'udienza verrà rinviata e sarai citato per una nuova udienza.
Se sei stato citato da questa Procura della Repubblica di Ragusa ma non puoi essere presente perchè malato, dovrai informarci entro le ore 8.45 del giorno dell'udienza con una PEC a dibattimento.procura.ragusa@giustiziacert.it allegando il certificato medico e la copia del decreto che ti abbiamo notificato.
Il testimone può essere accompagnato in aula?
È possibile essere accompagnati da parenti o amici, che rimarranno seduti negli spazi riservati al pubblico, a meno che non siano essi stessi testimoni. I testimoni, infatti, riferiscono di fronte al giudice uno per volta e, generalmente, attendono fuori dall'aula il loro turno.
Quante volte è richiesta la presenza del testimone?
Di solito il testimone viene esaminato un'unica volta nel corso del giudizio e nel giorno in cui è stato chiamato, ma non è possibile prevedere eventuali rinvii del processo.
Cosa succede se il datore di lavoro non vuole rilasciare il permesso?
Il datore di lavoro del testimone non può impedirgli di andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso il tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l’ assenza.
Cos'è il Gratuito Patrocinio e come posso accedervi?
Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
Chi può essere ammesso?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (Decreto del Ministero della Giustizia 23.07.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
i cittadini italiani;
gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.
Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Dove si presenta la domanda?
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
Fai dunque riferimento alle cancellerie di quell'ufficio.
Come si presenta la domanda?
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
la richiesta di ammissione al patrocinio
Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).
Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda?
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa produce l'accoglimento dell'istanza?
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
Cosa si può fare se la domanda viene rigettata?
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.