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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

Glossario

Se all'esito delle indagini il P.M. ritiene l'infondatezza della notizia di reato e cioè degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, chiede al GIP l'archiviazione. Allo stesso modo si comporterà se sono ignoti gli autori del reato, oppure se il reato è estinto, se il fatto non costituisce reato, insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e se mancano le condizioni di procedibilità. A questo punto, se il giudice ritiene che tale richiesta sia meritevole di accoglimento, adotta il relativo decreto e restituisce gli atti al P.M..

È l'atto con cui la Polizia giudiziaria (P.G.) priva della libertà personale una persona colta nella flagranza di un grave reato e di cui deve immediatamente informare il P.M. mettendo la persona arrestata a sua disposizione. Esistono diversi tipi di arresto: in flagranza, obbligatorio, facoltativo e in flagranza da parte dei privati.

Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e dunque quando egli abbia raccolto sufficienti prove per sostenere la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in fase di giudizio. Con tale atto viene formulata l'imputazione e viene chiesto per l'appunto processo penale penale. L'esercizio dell'azione penale è obbligatorio ed è prerogativa del P.M..

Il casellario giudiziale, o casellario giudiziario, è uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale. Lo scopo consiste nel raccogliere e conservare gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa relativa a tutte le persone residenti nel Circondario di competenza della Procura della Repubblica, in modo tale che sia sempre possibile conoscere l'elenco dei precedenti penali e civili di ogni cittadino. L'ufficio rilascia, a richiesta, i certificati del Casellario (generale, penale, civile), che attestano l'esistenza o meno di condanne passate in giudicato ed i certificati dei Carichi Pendenti, che attestano l'esistenza

È l'atto con cui il Giudice per le indagini preliminari verifica se l'arresto o il fermo di una persona siano avvenuti nel rispetto della legge e dei diritti della persona arrestata o fermata. Verificata la legittimità dell'arresto o del fermo, il G.I.P. deve convalidare con ordinanza l'arresto o il fermo entro 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione. Tale provvedimento è impugnabile con il ricorso per cassazione.

E' un atto spettante al P.M. ma anche alla polizia giudiziaria, qualora il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o quando le abbia assunte ma l'indiziato si individua solo in un momento successivo ovvero quando sopravvengono specifici elementi (possesso di documenti falsi) che rendano fondato il pericolo che stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere anche l'intervento del P.M..

Gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono fermare le persone nei cui confronti esistono gravi indizi di colpevolezza circa la commissione di delitti gravi; e quando sussistono specifici elementi che rendono fondato il pericolo di fuga.

 

L'imputato è la persona fisica nei confronti del quale il P.M., a conclusione delle indagini preliminari, esercita (promuove o prosegue) l'azione penale.

Nel corso delle indagini preliminari egli rappresenta il soggetto nei cui confronti sono svolte le indagini preliminari, al fine di verificare se egli abbia effettivamente commesso il fatto-reato.

Costituisce una fase del procedimento penale antecedente all'eventuale processo.

Nelle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dunque raccolgono tutti gli elementi necessari per stabilire se un fatto costituisce reato e se la persona sottoposta alle indagini lo ha effettivamente commesso.

Costituisce il presupposto dal quale prende avvio l'iter investigativo che concreta il procedimento per le indagini preliminari. Più in specifico è l'informazione percepita dal P.M. o dagli organi della P.G. relativa ad un fatto che, presentandone l'apparenza, giustifichi un sospetto di reato.

E' la c.d. “vittima del reato”, cioè qualsiasi soggetto che risulta titolare di un interesse protetto dalla norma penale e aggredito da un comportamento criminoso riportandone un danno.

Costituisce la fase del processo che ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato e si conclude con richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

Questo termine può anche indicare altresì l'insieme delle attività e degli atti cronologicamente ordinati in funzione di una decisione finale.

E' una fase del processo che inizia a partire dalla chiusura delle indagini preliminari e con la formulazione dell'imputazione, ossia con l'esercizio dell'azione penale.

Il P.M. è un organo dello Stato istituito presso ciascun ufficio giudiziario con il compito essenziale di promuovere l'azione penale nei casi di legge (e di sostenere la pubblica accusa) e di curare l'osservanza e l'esatta applicazione della legge.

È l'atto con cui il P.M. conclude l'indagine preliminare e porta la persona accusata di un reato (fin qui indagato d'ora in poi imputato) davanti al Giudice per il processo.

La richiesta di rinvio a giudizio è formulata con la domanda di fissazione dell'udienza preliminare  e consiste propriamente in un atto con la quale si realizza, a conclusione dell'indagine preliminare, l'esercizio dell'azione penale.

Questo significa che si esce dalla fase procedimentale e si entra in quella del processo vero proprio.

Con la richiesta di rinvio a giudizio viene formulata l'imputazione, l'indagato assume la qualità di imputato, è possibile la costituzione di parte civile e l'accesso di altri parti private eventuali (responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

Essa costituisce la decisione del giudice che esaurisce il rapporto processuale, ovvero un grado o una fase di esso. Questa può essere di condanna qualora il giudice riconosca la colpevolezza dell'imputato,o di assoluzione qualora ne riconosca l'innocenza.

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